In queste nostre righe di oggi analizziamo l’articolo 1, comma 132, della legge finanziaria dell’anno 2008: si tratta di un articolo che ha previsto l’abolizione del pagamento del Canone per i soggetti che hanno un’età pari o superiore a 75 anni e che siano in possesso di certi requisiti. Ma attenzione, perché per poter avere diritto a quest’esenzione occorre aver compiuto 75 anni entro il termine del pagamento di questo canone e non bisogna convivere con altri soggetti che siano diversi dal coniuge titolari di reddito proprio e possedere.
Inoltre, il reddito deve essere riferito all’anno precedente quindi a quello per il quale si intende usufruire l’agevolazione e bisogna prestare attenzione al fatti che non deve essere superiore complessivamente alla cifra di 8.000 euro. Per verificare il reddito e poter accedere all’esenzione si deve considerare però anche la somma del reddito imponibile che risulta nella dichiarazione dei redditi che è stata presentata per l’anno precedente.
Per tutti coloro che invece saranno esonerati dalla presentazione della dichiarazione, quello che si assume a riferimento è il seguente: il reddito indicato nel modello CUD; i redditi soggetti all’imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta come per esempio gli interessi maturati su depositi bancari e postali; le retribuzioni corrisposte da enti o da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche ma anche corrispondenze dalla Santa Sede.
Canone Rai: tutto ciò che riguarda l’esenzione
E’ doveroso precisare però che saranno esclusi da questo calcolo i redditi esenti da Irpef, il reddito dell’abitazione principale e con tutte le relative pertinenze; i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni e tutti gli altri redditi assoggettati alla tassazione separata. Quest’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi ma non compete affatto nel caso in cui l’apparecchio televisivo venga ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
Per aver diritto all’esenzione sarebbe il caso di presentare un’istanza (che sarebbe in pratica una dichiarazione sostitutiva) all’Agenzia delle Entrate e questa può essere consegnata in quattro modi diversi: direttamente, in maniera fisica, ad un Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate; tramite spedizione postale in plico raccomandato e senza busta; tramite posta elettronica certificata all’indirizzo oppure servendosi dell’assistenza delle sedi territoriali CAF ACLI che assisteranno il richiedente nella compilazione e nella trasmissione.
Una volta presentata quest’istanza, sappiate che ha sempre valore anche per le annualità successive, per cui non è il caso di ripresentarla ogni anno se le condizioni di esenzione rimangono comunque invariate. Se invece si perdono i requisiti segnalati all’interno della dichiarazione sostitutiva (ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto), allora sarà necessario presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti.