Nuove norme AGCOM a tutela dei consumatori: cosa cambia dal 1° luglio

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Come abbiamo già visto in un articolo precedente in merito a Iliad, tutti gli operatori telefonici italiani dovranno rispettare il nuovo Regolamento previsto dall'AGCOM, in vigore dal 1° luglio 2024.

L'obiettivo finale è tutelare ancora di più i consumatori rispetto alle condizioni contrattuali, a partire un accesso più chiaro alle informazioni utili per la stipula dei contratti.

Le informazioni da includere nei contratti

Le informazioni che dovranno includere gli operatori nei propri modelli contrattuali sono le seguenti: 

  • i livelli minimi di qualità del servizio;
  • le condizioni, compresi i contributi, fissate dall'operatore per l'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;
  • i costi di attivazione del servizio, i costi ricorrenti o legati al consumo;
  • i dettagli del piano tariffario, come i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi inclusi (quali Gbyte, minuti, messaggi);
  • le tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie nel rispetto di quanto previsto nel Piano nazionale di numerazione;
  • per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e apparecchiature terminali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui sono commercializzati anche separatamente;
  • dettagli e condizioni, compresi i contributi, su servizio postvendita, manutenzione e assistenza ai clienti;
  • informazioni sulla presenza, laddove applicata, delle clausole relative all'adeguamento del prezzo all'indice di inflazione;
  • ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;
  • informazioni circa le procedure di passaggio ad altro operatore;
  • informazioni sul diritto, per servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei crediti residui in caso di passaggio;
  • oneri per risoluzione anticipata dal contratto, anche tramite passaggio ad altro operatore, comprese le informazioni sul recupero dei costi del terminale dell'utente;
  • termine entro il quale avverrà l'attivazione del servizio e le modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico se tale termine non viene rispettato;
  • i diritti dei consumatori applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;
  • in caso di pacchetti di servizi e terminali, le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi;
  • informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilità;
  • i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie;
  • le informazioni previste dal regolamento UE sulla Net Neutrality.

Durata del contratto e costi di recesso

Secondo il nuovo Regolamento i contratti, all'inizio, non possono prevedere una durata superiore ai 24 mesi.

Al termine dello stesso, l'utente potrà recedere in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese (senza alcuna penale né costi di disattivazione).

Nel caso in cui al centro del contratto c'è un servizio/prodotto per cui occorre ancora pagare delle rate, l'utente dovrà saldare il tutto (anche in un'unica soluzione). Il periodo di rateizzazione del terminale, con il consenso del cliente, potrà essere superiore a 24 mesi.

Cessazione del rapporto contrattuale

Nel caso in cui il contratto venga disdetto, l'operatore non potrà addebitare alcuna penale all'utente, a eccezione del "corrispettivo per i costi relativi alla cessazione, i corrispettivi dovuti per i servizi erogati fino alla scadenza del primo vincolo contrattuale e gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale".

Modifica delle condizioni contrattuali

Gli utenti potranno cambiare operatore senza pagare penali né costi di disattivazione, con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Il diritto di recedere dal contratto, invece, "può essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. Nel caso in cui l'utente esercita il diritto di recesso, chiedendo il passaggio ad altro operatore, deve informare l'operatore cedente così che non siano applicati costi di recesso".

Portabilità

Gli operatori devono fornire all'utente tutte le informazioni sulle procedure del passaggio da un operatore all'altro. In particolare, nel contratto deve essere specificato "il termine entro cui, a seguito della conclusione del contratto, si procede all'avvio della procedura tecnica di attivazione dei servizi di accesso a Internet e telefonico, e gli indennizzi in caso di ritardi nel passaggio". 

Contratti con previsione di adeguamento all'indice dei prezzi al consumo

Infine, il Regolamento stabilisce che la modifica delle condizioni contrattuali per l'adeguamento periodico all'indice dei prezzi al consumo, potrà essere attuata soltanto dopo l'accettazione, in forma scritta, dell'utente. In caso contrario "restano in vigore le condizioni contrattuali già previste".

L'indice di riferimento usato per adeguare i contratti è l'Indice Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi.

Nel caso in cui l'utente finale abbia aderito a contratti indicizzati con correttivi, al momento dell'aumento del canone connesso all'indice dei prezzi al consumo, l'utente ha diritto di recesso senza costi. Se, invece, il contratto non prevede alcun correttivo rispetto all'indice ISTAT, nel caso in cui l'utente finale decida di recedere sono applicati i costi previsti.

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