Il DMA, il regolamento europeo sui mercati digitali entrato in vigore nel novembre 2022 e applicabile dallo scorso maggio, sta entrando sempre più nella sua fase attutiva. Nelle scorse ore, infatti, come previsto, la Commissione europea ha designato i sei "gatekeeper" che hanno ora sei mesi di tempo per garantire la piena osservanza degli obblighi sanciti dal Digital Markets Act.
I SEI GATEKEEPER
In totale sono stati designati 22 servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper che sono stati individuati in Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft. La designazione fa seguito a un processo di riesame della durata di 45 giorni che è stato condotto dalla Commissione dopo la notifica da parte di queste società del loro status potenziale di gatekeeper.
Questi, in dettaglio, i 22 servizi di piattaforma di base desginati e i rispettivi gatekeeper:
- Social network: TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn
- Intermediation: Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, App Store, Meta Marketplace
- N-IICS: Whatsapp, Messenger
- Video Sharing: YouTube
- ADS: Google, Amazon, Meta
- Browser: Chrome, Safari
- Search: Google Search
- Operating System: Google Android, Apple iOS, Windows PC
ULTERIORI INDAGINI PER APPLE E MICROSOFT
Samsung, nonostante fosse compresa nella prima lista, non è designata come gatekeeper in relazione a nessun servizio di piattaforma di base. La Commissione, infatti, ha ritenuto che sebbene il Samsung Internet Browser raggiunga la soglia per essere qualificata come gatekeeper, la società coreana ha fornito argomentazioni sufficientemente motivate per dimostrare che il suo servizi non costituisce un punti di accesso per i servizi di piattaforma di base. Discorso analogo è stato fatto per Gmail di Google e Outlook.com di Microsoft.
Come richiesto da Apple e Microsoft, per Bing, Edge, Microsoft Advertising e per iMessage, invece, la Commissione ha avviato in parallelo quattro indagini di mercato per valutare ulteriormente le osservazioni presentate. L'indagine dovrebbe concludersi entro un termine massimo di 5 mesi.
La Commissione ha anche avviato un'ulteriore indagine di mercato per valutare l'opportunità di designare come gatekeeper anche iPadOS di Apple, nonostante non raggiunga le soglie. A norma del regolamento sui mercati digitali, questa indagine dovrebbe concludersi entro un termine massimo di 12 mesi.
OBBLIGHI E PROSSIME TAPPE
Come detto, a seguito della loro designazione, i gatekeeper hanno ora sei mesi di tempo per conformarsi all'elenco completo di obblighi e divieti a norma del regolamento sui mercati digitali, offrendo a utenti finali e commerciali dei loro servizi una scelta più ampia e una maggiore libertà. Alcuni degli obblighi inizieranno tuttavia ad applicarsi al momento della designazione, ad esempio l'obbligo di informare la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione.
In base al regolamento, tra i vari obblighi, i gatekeeper dovranno:
- rendere i propri servizi interoperabili per i terzi in situazioni specifiche
- consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma
- fornire alle imprese che fanno pubblicità sulla piattaforma gli strumenti e le informazioni necessarie per consentire agli inserzionisti e agli editori di effettuare verifiche indipendenti dei messaggi pubblicitari ospitati dalla piattaforma
- consentire agli utenti commerciali di promuovere la loro offerta e concludere contratti con clienti al di fuori della piattaforma.
La garanzia e la dimostrazione dell'effettiva osservanza spettano alle imprese designate, che devono presentare entro 6 mesi una relazione dettagliata sull'osservanza degli obblighi in cui siano delineate le modalità adottate per ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento.
La Commissione, dal canto suo, monitorerà l'effettiva attuazione e l'osservanza di tali obblighi. Nel caso in cui un gatekeeper non rispetti gli obblighi sanciti dal regolamento sui mercati digitali, la Commissione può irrogare ammende il cui importo non superi il 10% del fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'impresa. Questo importo può aumentare fino a raggiungere il 20% in caso di recidiva.
Inoltre, in caso di violazioni sistematiche, la Commissione ha il potere di adottare rimedi aggiuntivi, tra i quali anche quello di imporre a un gatekeeper l'obbligo di vendere un'impresa o parti di essa o il divieto di acquisire altri servizi correlati all'inosservanza sistemica.